Elenco delle opere realizzabili mediante permesso di costruire (Concessione Edilizia)

Per il rilascio del Permesso di Costruire, è necessaria la presentazione di un progetto a firma di tecnico abilitato.

Descrizione

Ai sensi di quanto previsto dall'art. 6 del vigente Regolamento Edilizio Comunale, dall'art. 3 della L.R. nr. 23/1985, e dall'art. 10 del D.P.R. nr. 380/2001, le seguenti opere possono essere eseguite solo dietro rilascio di Permesso di costruire da parte dell'Ufficio Tecnico Comunale:
a) interventi di nuova costruzione;
b) interventi di ristrutturazione urbanistica;
c) interventi di ristrutturazione edilizia che portino ad un organismo edilizio in tutto o in parte diverso dal precedente e che comportino aumento di unità immobiliari, modifiche del volume, della sagoma, dei prospetti o delle superfici, ovvero che, limitatamente agli immobili compresi nelle zone omogenee A, comportino mutamenti della destinazione d'uso;
d) interventi di ricostruzione edilizia;
e) interventi di sopraelevazione, ampliamento, nuova costruzione;
f) case prefabbricate, qualunque sia il sistema di ancoraggio al suolo, in quanto vanno considerate vere e proprie costruzioni;
g) box prefabbricati o in lamiera o in legno, che non siano realizzate come opere oggettivamente precarie in funzione di un cantiere edilizio o quali pertinenze di edifici già esistenti;
h) silos prefabbricati, pur non necessariamente infissi al suolo, poichè alterano lo stato dei luoghi in modo rilevante;
i) case mobili destinate ad abitazione;
j) tettoie chiuse, in quanto comportano un aumento di volu­me e superficie coperta;
k) cartelloni e mezzi pubblicitari, insegne di dimensioni maggiori di mt. 2x2 (o dimensione equivalente);
l) coperture metalliche con strutture di sostegno, con pannelli in materiale sintetico, fissate stabilmente e poste su un lastrico solare;
m) interventi di trasformazione di sottotetti in mansarda, di seminterrati in tavernette e opere similari;
n) interventi di trasformazione di balconi, terrazze, sporti in genere di un edificio, in verande, mediante telai in legno o metallo e quant'altro tecnicamente contribuisca ad includere stabilmente spazi per renderli abitabili o più convenientemente utilizzabili;
o) i soppalchi con misure diverse da quanto riportato al punto ee) dell'art. 5 del regolamento edilizio;
p) realizzazione di nuovi locali igienici (anche in sottotetti);
q) frazionamenti di unità immobiliari e accorpamenti di u.i.;
r) stazioni e cabine elettriche (art. 6 - L.R. 20.06.1989, n° 43), in ambito extraurbano o, comunque, al di fuori di P. di L. o di aree incluse in strumenti attuativi particolareggiati;
s) impianti di depurazione;
t) opere di urbanizzazione primaria nei P. di L. (OO.UU.P.).
 
Per il rilascio del Permesso di Costruire, è necessaria la presentazione di un progetto a firma di tecnico abilitato.
Nella sezione "modulistica ufficio tecnico" di questo sito è possibile scaricare la modulistica per la richiesta di Permesso di Costruire, e prendere visione della necessaria documentazione da allegare.

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