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Ai sensi dell'art. 7 del Regolamento Edilizio, il preventivo rilascio della concessione edilizia o autorizzazione non è necessario nel caso di opere di assoluta indifferibilità ed urgenza, indispensabili per evitare danni a persone o cose.
In tal caso, il proprietario dell'area o l'avente titolo a richiedere la concessione edilizia o il direttore dei lavori hanno l'obbligo di dare formale comunicazione all'ufficio tecnico comunale entro 3 giorni dall'inizio dei lavori e di presentare, entro 15 giorni dalla stessa data, la richiesta di concessione edilizia o di autorizzazione, secondo quanto prescritto dal R.E.