Ai sensi dell'art. 10 del Regolamento Edilizio, gli interventi volti a insediare, sul territorio comunale, manufatti provvisori, anche non infissi al suolo, necessari per far fronte a esigenze stagionali o transitorie, attivi comunque per periodi non superiori agli otto mesi, sono soggetti a preventiva autorizzazione nella quale è espressamente indicata la scadenza o periodicità dell'autorizzazione stessa.
I manufatti, di cui al presente articolo, devono avere le dimensioni minime necessarie per l'attività richiesta, essere realizzati in materiali leggeri e possedere comunque requisiti di agevole asportabilità.
Il soggetto, autorizzato a insediare il manufatto provvisorio, è tenuto a rimuovere lo stesso e rimettere in pristino l'area interessata, nel termine di dieci giorni dalla data di scadenza dell'autorizzazione e remissione in pristino. Nel caso che ciò non avvenga, il Comune provvede direttamente in danno dell'inadempiente.
L'autorizzazione, di cui sopra, non sostituisce a nessun effetto la concessione per l'occupazione di spazi e aree pubbliche. Le disposizioni del presente articolo si applicano anche all'insediamento di impianti destinati al commercio su aree a tal fine messe a disposizione della competente autorità comunale, fermi restando i limiti temporali previsti nella relativa concessione di occupazione di spazio pubblico.
E' ammessa esclusivamente la realizzazione di costruzioni precarie per cantieri finalizzati alla realizzazione di opere regolarmente assentite, senza necessità di specifica autorizzazione.