NUOVA NORMATIVA RILASCIO CERTIFICATI ANAGRAFICI.

Data di pubblicazione:
27 Ottobre 2015
NUOVA NORMATIVA RILASCIO CERTIFICATI ANAGRAFICI.


A seguito dell'entrata in vigore della legge di stabilità (L. 183/2011), dal 1 gennaio 2012 agli uffici pubblici è vietato rilasciare certificati da esibire ad altre pubbliche amministrazioni (art. 40 D.P.R. 445/2000). Pertanto, gli uffici comunali dello stato civile e di anagrafe possono rilasciare i certificati soltanto ad uso privato. Questo comporta che per i certificati dell'anagrafe (residenza, stato di famiglia, contestuali, esistenza in vita, eccetera) è previsto in ogni caso il pagamento dell'imposta di bollo (art. 4 della tariffa alleg. A al D.P.R 642/1972) e dei diritti di segreteria, ossia Euro 14,62 + 0,52 per ciascun documento. Si ricorda comunque che il cittadino può sempre rilasciare le autocertificazioni anche quando abbia a che fare con "istituzioni private": banche, assicurazioni, agenzie d'affari, poste italiane, notai (art. 2, D.P.R. 445).
L'autocertificazione ha lo stesso valore dei certificati (art. 46, D.P.R. 445), non è previsto alcun pagamento e non è necessaria l'autenticazione della firma.

Ultimo aggiornamento

Giovedi 12 Settembre 2019